10 Giugno 2017  |  Blog, News, Area tecnica

FACCIAMO CHIAREZZA SULL’IVA AGEVOLATA (4% E 10%) E SUI BENI SIGNIFICATIVI

QUANDO SI PUO’ APPLICARE L’IVA AL 10% E IVA AL 4%?

Quali sono i beni significativi?

 

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FACCIAMO CHIAREZZA

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Il regime dell’IVA al 10% esplica i suoi effetti  sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali.
Se trattasi di beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica soltanto sul valore della prestazione. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione (rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente) il valore dei beni significativi.
 
I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di:
  • ascensori e montacarichi
  • infissi esterni e interni
  • caldaie
  • video citofoni
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
  • sanitari e rubinetteria da bagni
  • impianti di sicurezza.
Su questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
 
ESEMPIO
Costo totale dell’intervento 1000 euro:
a) 400 euro è il costo per la prestazione lavorativa
b) 600 euro è il costo dei beni significativi ( per esempio, rubinetteria e sanitari).
L’Iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi: 1000 – 600 = 400 . Sul valore residuo degli stessi beni (pari a200 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
  • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
  • ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente
  • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio
  • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.
In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
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Il regime dell’IVA al 4% esplica i suoi effetti nei confronti di tutte le fatture derivanti da contratti di appalto relativi all’esecuzione di opere complessivamente necessarie per la costruzione della prima casa. In tal senso l’aliquota dell’IVA agevolata al 4% si applica alle spese derivanti dalla realizzazione delle opere murarie, dell’impianto elettrico, dell’impianto di riscaldamento, idrico e così via.

Per accedere all’aliquota agevolata dell’IVA per la realizzazione della prima casa è necessario che si concretizzino una serie di requisiti soggettivi (relativi al soggetto richiedente le agevolazioni) e oggettivi (ovvero relativi al fabbricato).

Tra i requisiti soggettivi emergono i seguenti: l’acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare. Inoltre sempre questa figura non deve essere titolare (neppure per quote) di altra abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa

L’immobile in questione deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la residenza, oppure nel Comune in cui l’acquirente intende trasferirsi entro il termine di 18 mesi dall’acquisto.

Non bisogna in questo senso dimenticare che per poter usufruire delle aliquote ridotte dell’IVA agevolata in edilizia occorre presentare una dichiarazione specifica. Anche l’ampliamento della prima casa sconta l’applicazione dell’aliquota IVA del 4%, a patto però che dopo l’ultimazione dei lavori la parte ampliata non costituisca un’unità immobiliare a sé stante e non comporti la possibilità di attribuire all’immobile risultante caratteristiche di lusso.

Per ciò che riguarda il tema dei beni finiti (ovverosia prodotti per l’impianto idraulico, di riscaldamento od elettrico, sanitari per i bagni, infissi ecc.) il regime dell’agevolazione dell’IVA al 4% si applica quando l’acquisto di tali beni deve essere effettuato direttamente dal committente per la realizzazione della sua prima abitazione, a patto che venga presentata al venditore una dichiarazione attestante che i beni finiti sono impiegati nella costruzione di un immobile avente le caratteristiche di prima casa non di lusso.

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