29 Giugno 2015  |  Area tecnica

DIA e SCIA: ti speghiamo le differenze

Un immobile che debba essere demolito o soggetto a lavori di restauro o ampliamento, richiede che il proprietario comunichi all’amministrazione competente l’intenzione ad avviare i lavori, tramite specifiche procedure.
La presente guida esplorerà le differenze tra DIA e SCIA, i due atti necessari a rendere il cantiere a norma di legge.

Ambito di applicazione della Scia
Dopo le polemiche sul nuovo titolo abilitativo e i dubbi manifestati sulla sua applicabilità alle costruzioni, che avevano reso necessaria una circolare esplicativa del Ministero della Semplificazione, è stato il Decreto Sviluppo a chiarire i margini d’azione della nuova procedura. La segnalazione certificata di inizio attività non sostituisce i nulla osta necessari in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, né nei casi in cui si ricorre alla Dia in sostituzione della Super-Dia.
Sono escluse anche le nuove costruzioni e le ristrutturazioni urbanistiche ed edilizie che implicano modifiche di volume, sagoma e destinazione d’uso.

Si può ricorrere al titolo abilitativo semplificato per restauro e risanamento conservativo, mutamenti di destinazione d’uso funzionali, manutenzioni sulle parti strutturali, frazionamento o accorpamento di più unità abitative, ampliamento dei fabbricati all’interno della sagoma esistente, senza creazione di volumi autonomi, modifiche prospettiche, come l’apertura di finestre, varianti a permessi di costruire che non incidono su volumetrie e parametri urbanistici e realizzazione di parcheggi a piano terra o nel sottosuolo, anche in deroga agli strumenti urbanistici.

Quando la Scia non sostituisce la Dia
Rimangono soggetti alla denuncia di inizio attività gli interventi per i quali è ammesso il ricorso alla Dia alternativa al permesso di costruire (Super-Dia). Si tratta di interventi di ristrutturazione maggiore, che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, e di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica. A questi si aggiungono poi tutti i lavori per i quali le leggi regionali prevedono la semplificazione rispetto al permesso di costruire.

Le differenze
Come avveniva con la Dia, la Super-Dia deve essere presentata allo Sportello Unico 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Con la Scia, il cantiere può partire nello stesso giorno in cui viene consegnata l’istanza, ma il dirigente entro 30 giorni può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. Decorso questo termine, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.

La Super-Diaha efficacia limitata a tre anni. I lavori non ultimati entro tale termine possono essere completati previa presentazione di una nuova Super-Dia. Per la Scia non è stata dettata nessuna disposizione particolare, il che, secondo il Consiglio del Notariato, potrebbe lasciare presupporre una durata analoga dell’efficacia.

Il ricorso alla Super-Dia è ammesso anche nel caso di immobili vincolati. Ad ogni modo devono essere prima rilasciati i pareri o le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Nel caso della Scia,  il Dl Sviluppo ha specificato che questanon sostituisce gli atti di autorizzazione delle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale. Si può quindi desumere che il titolo abilitativo semplificato deve essere ammessoanche per immobili vincolati purchè sia allegato il nulla osta. (riproduzione riservata)

 

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