24 Febbraio 2015  |  News

Ecobonus 65% per le schermature solari

Dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, il costo per l’acquisto e per la posa in opera delle schermature solari mobili Gibus, godrà della detrazione del 65%

La nuova legge di Stabilità che ha prolungato a tutto il 2015 le detrazioni fiscali per il risparmio energetico, ha accolto un emendamento che estende l’Ecobonus del 65% anche all’acquisto e alla posa in opera delle schermature solari negli edifici già esistenti, come tende da sole e pergole.

La norma nello specifico si pronuncia così:

“Per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al Decreto legislativo 29 Dicembre 2006 n.311, sostenute dal 1 Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro”.

La agevolazione fiscale prevista è di massimo 60.000 euro, che corrisponde ad una fornitura massima pari a 92.000 euro posa in opera inclusa. Tutte le spese devono essere sostenute in un arco di tempo che va dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Chi può usufruire della detrazione fiscale?

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti che, a vario titolo, possiedono l’immobile su cui si va a intervenire:

  • Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • i titolari di diritto reale sull’immobile
  • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiale
  • gli inquilini
  • coloro che hanno l’immobile in comodato
  • I contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • Le associazioni tra professionisti
  • Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Le schermature solari per le quali è prevista la detrazione devono essere quelle previste dall’allegato M del D.L. 311: “Schermature solari esterne sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari”.

Scendendo più nel dettaglio, la schermatura solare:

  • deve essere mobile
  • deve esterna alla superficie vetrata. La detrazione non è applicabile a prodotti posti lontano dalla superficie vetrata (leggi staccato dalla parete).

Si riferiscono all’allegato M del D.L. 311 che elenca le norme tecniche EN 13561 e EN 13659:

  • la norma EN 13561 elenca: tende da sole, tende per lucernari, tende per serre, tende a bracci, tende per facciate, tenda da facciata a rullo, tende a veranda, tende a pergola, cappottine, zanzariere e tende antinsetto, schermi solari mobili.
  • la norma EN 13659 elenca: veneziane esterne in alluminio, frangisole, chiusure oscuranti, persiane, scuri, tapparelle, ecc.

Per usufruire del bonus si deve pagare ricorrendo al bonifico bancario parlante oppure al credito al consumo, per i privati, o tutti gli altri sistemi di pagamento per le imprese.

In quest’ultimo caso il bonifico deve:

  • essere eseguito da chi chiede la detrazione
  • contenere il suo codice fiscale
  • riportare il riferimento della fattura che si sta saldando
  • specificare nella causale il riferimento normativo esatto, ovvero: “schermature solari mobili ai sensi del D.L.311/2006 allegato M”.

Per cogliere questa interessante opportunità e ricevere ulteriori informazioni sulle detrazioni fiscali per tende da sole e pergole, non esitate a contattarci

 

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