3 Settembre 2022  |  Area tecnica

Nuova Normativa porte per uso esterne

La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha
finalmente chiarito quale è la giusta definizione di
“porta per uso esterno”.

C’è voluto l’intervento del CEN Comitato Tecnico TC/33, chiamato in causa
dalla stessa Direzione Centrale, per definire che una porta esterna è quella che “nell’involucro di un edificio separa il clima esterno da quello interno
dell’edificio”, invalidando in questo modo la precedente definizione data con la Circolare 16746 del 26/11/2019 che dettava invece “Si rappresenta che una “porta per uso esterno” è un serramento che separa due locali con condizioni climatiche diverse (ad esempio un vano climatizzato da un vano non climatizzato, o un vano dall’ambiente esterno alla costruzione) “
È evidente che c’è una differenza sostanziale tra le due definizioni in
quanto la prima limita l’utilizzo delle porte all’involucro esterno
dell’edificio, mentre la seconda oltre all’involucro esterno prevedeva
anche l’uso interno, per le porte che separano i locali con condizioni
climatiche diverse.



Cosa cambia per le porte resistenti al fuoco dopo la Nota esplicativa n°0008809:


• Le porte pedonali esterne saranno limitate all’involucro esterno
dell’edificio e per questo dovranno essere marcate CE e fornite di
Dichiarazione di Prestazione.


• Le porte pedonali interne per tutti gli altri usi all’interno
dell’edificio (comprese le porte che danno sul giro scale o su
corridoi o su altri locali interni) continuano ad essere assoggettate
al regime omologativo in accordo alle procedure indicate nel D.M
21/06/2004.


È dal 2019 che l’Italia ha creato con la circolare 16746 del 26/11/2019 una
interpretazione delle norme europee, che ha limitato gravemente
l’utilizzo delle porte interne in ambienti diversamente climatizzati, nei
quali invece è assolutamente vietato montare porte per esterno, se tale
passaggio non porta effettivamente all’esterno.

È servito l’intervento della commissione europea e del CEN Comitato Tecnico TC/33 per chiarire una volta per sempre cos’è una porta pedonale per uso esterno, un chiarimento in netto contrasto a tutte le dichiarazioni, pubblicazioni e informative che si sono spese a favore dell’interpretazione
della circolare ministeriale.

A tale proposito si rende necessario riprendere immagini raffigurative di una circolare ancora oggi presente sul web, ed evidenziare che quanto affermato dall’associazione che la ha propagandata, è errato, e correggerlo come segue:


Figura 1: porta in involucro esterno, che è da considerarsi porta esterna.

Figura 2-4: porte dichiarate come esterne che invece sono da considerarsi porte interne.

Montare qui una porta con la sola marcatura CE è vietato ai sensi di legge. In tal caso l’opera risulta non conforme.


Precisazioni circolare 16746 del 26/11/2019

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