La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha finalmente chiarito quale è la giusta definizione di “porta per uso esterno”.
C’è voluto l’intervento del CEN Comitato Tecnico TC/33, chiamato in causa dalla stessa Direzione Centrale, per definire che una porta esterna è quella che “nell’involucro di un edificio separa il clima esterno da quello interno dell’edificio”, invalidando in questo modo la precedente definizione data con la Circolare 16746 del 26/11/2019 che dettava invece “Si rappresenta che una “porta per uso esterno” è un serramento che separa due locali con condizioni climatiche diverse (ad esempio un vano climatizzato da un vano non climatizzato, o un vano dall’ambiente esterno alla costruzione) “ È evidente che c’è una differenza sostanziale tra le due definizioni in quanto la prima limita l’utilizzo delle porte all’involucro esterno dell’edificio, mentre la seconda oltre all’involucro esterno prevedeva anche l’uso interno, per le porte che separano i locali con condizioni climatiche diverse.
Cosa cambia per le porte resistenti al fuoco dopo la Nota esplicativa n°0008809:
• Le porte pedonali esterne saranno limitate all’involucro esterno dell’edificio e per questo dovranno essere marcate CE e fornite di Dichiarazione di Prestazione.
• Le porte pedonali interne per tutti gli altri usi all’interno dell’edificio (comprese le porte che danno sul giro scale o su corridoi o su altri locali interni) continuano ad essere assoggettate al regime omologativo in accordo alle procedure indicate nel D.M 21/06/2004.
È dal 2019 che l’Italia ha creato con la circolare 16746 del 26/11/2019 una interpretazione delle norme europee, che ha limitato gravemente l’utilizzo delle porte interne in ambienti diversamente climatizzati, nei quali invece è assolutamente vietato montare porte per esterno, se tale passaggio non porta effettivamente all’esterno.
È servito l’intervento della commissione europea e del CEN Comitato Tecnico TC/33 per chiarire una volta per sempre cos’è una porta pedonale per uso esterno, un chiarimento in netto contrasto a tutte le dichiarazioni, pubblicazioni e informative che si sono spese a favore dell’interpretazione della circolare ministeriale. A tale proposito si rende necessario riprendere immagini raffigurative di una circolare ancora oggi presente sul web, ed evidenziare che quanto affermato dall’associazione che la ha propagandata, è errato, e correggerlo come segue:
Figura 1: porta in involucro esterno, che è da considerarsi porta esterna.
Figura 2-4: porte dichiarate come esterne che invece sono da considerarsi porte interne.
Montare qui una porta con la sola marcatura CE è vietato ai sensi di legge. In tal caso l’opera risulta non conforme.