Per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, relative a:
– acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
– acquisto e posa in opera di schermature solari;
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a biomassa e caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (VE) N. 811/2013;
– acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
L’ecobonus si applica come detrazione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dall’Imposta sul reddito delle società (IRES) e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
L’Ecobonus sui condomìni resta invariato fino al 2021. I lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità di cui si compone il condominio potranno usufruire di una detrazione del 70% nel caso di operazioni che interessino più del 25% della superficie disperdente dell’edificio e di una detrazione del 75% se si migliora la prestazione energetica invernale ed estiva almeno pari alla qualità media di cui al DM 26 giugno 2015.
La detrazione delle spese sostenute fino al 31 Dicembre 2019, è del 50% con un limite massimo di 96 mila euro; dal primo Gennaio 2018 la detrazione sarà (salvo proroghe) del 36% con un limite masimo di 48 mila euro.